Le aziende che vendono online devono approfondire con grande accuratezza i seguenti aspetti fondamentali:

  1. La preparazione e manutenzione del sito web;
  2. La logistica;
  3. Il trasporto delle merci

Poichè normalmente sono aspetti demandati a terzi, è fondamentale che siano definiti esattamente i rapport che legano questi fornitori all’azienda.

Web Agency

 

La web agency è una agenzia che gestisce e sviluppa sul web le attività di una azienda committente: ha il compito di creare e gestire siti web, curarne il posizionamento sui motori di ricerca più importanti, sviluppare applicazioni per smartphone pc e tablet, creare campagne marketing sia tradizionali che su social media.

 

La scelta della Web Agency e la gestione del rapporto con i suoi funzionari chiave è estremamente delicata perchè è la web agency che provvede alla realizzazione dei presidi digitali del venditore e del suo piano di digital marketing, creando l’immagine del venditore sul mercato. Tale immagine deve sempre essere in linea con il prodotto e la clientela che si vuole raggiungere ed essere orientata a incrementare le performance di vendita online, attraendo un numero sempre maggiori di clienti.

 

In Italia i rapporti tra azienda committente e web agency sono regolati dal Contratto di Appalto previsto dagli art. 1655 e seguenti del Codice Civile ed è opportune che siano molto chiari i seguenti aspetti:

  • La web agency deve impegnarsi a realizzare un sito web per le vendite online ed è fondamentale identificare – per iscritto – le caratteristiche e le funzionalità che il sito web deve avere e garantire. Importante è anche comprendere e indicare quali siano le caratteristiche tecniche che devono avere hardware e software dell’azienda per la funzionalità del sito.
  • La web agency è tenuta alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera fornita (“sito web”) per il periodo di 2 anni dal giorno della sua consegna, con l’onere del committente di denunciare tali vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.

Pertanto durante il periodo di garanzia la web agency è tenuta a intervenire gratuitamente per risolvere i malfunzionamenti e i vizi del sito realizzato. Eventuali esclusioni di garanzie, per essere valide, devono essere espressamente accettate dal committente.

  • E’ opportuno precisare che il sito realizzato diviene di proprietà esclusiva del committente, che sarà l’unico legittimato a utilizzarlo e sfruttarlo economicamente.
  • La web agency deve avere l’obbbligo di consegnare al committente, a semplice richiesta, tutta la documentazione tecnica e architetturale del prodotto sviluppato per conto del committente e di proprietà di quest’ultima, inclusi i sorgenti. Nel caso in cui, infatti, il committente non sia soddisfatto dell’opera della web agency o voglia utilizzare un’altra società del settore per eventuali modifiche o implementazioni, dovrà necessariamente disporre di tale documentazione per poter operare sul sito creato da altri.
  • La web agency, con riguardo ai dati forniti dal committente, deve avere l’obbligo di mantenerli riservati, di non copiarli, di non divulgarli a terzi e di non utilizzarli, né direttamente né indirettamente per conto di terzi, per qualsivoglia motivo diverso dalla stretta esecuzione del contratto; la web agency dovrà altresì impegnarsi a comunicare tali dati a dipendenti e collaboratori anch’essi vincolati ad analoghi obblighi di segretezza.
  • La web agency deve garantire la novità e originalità del sito web realizzato, dichiarando inoltre che il suo uso non viola i diritti di proprietà intellettuale di terzi e manlevando il committente da eventuali pretese di terzi derivanti e/o connessi alla violazione di loro diritti di proprietà intellettuale, effettuata con l’utilizzo del sito web.
  • La web agency deve impegnarsi, nella realizzazione del sito web, a riprodurre fedelmente, senza modificarli, i segni distintivi del committente, nonché tutto il materiale, dallo stesso messo a disposizione, ed inoltre deve espressamente impegnarsi a non riprodurre e utilizzare per fini diversi dalla realizzazione del sito web del committente.
  • La web agency deve garantire l’accessibilità e funzionalità continua del sito e la sua accessibilità da parte dei clienti per l’esecuzione delle vendite online.

Società di logistica

Di solito il venditore ha l’obbligo di organizzare la spedizione del bene e il suo trasporto sino al luogo convenuto di destinazione e/o di ritiro.

Anche qualora all’acquirente venga addebitata una somma a titolo di spese di trasporto, è comunque il venditore che deve organizzare l’imballaggio, la spedizione e il trasporto dei beni venduti sino al luogo di consegna e/o convenuto per il ritiro.

Spesso il venditore incarica una società di logistica e, se questa non è adeguatamente strutturata, anche una diversa società di trasporti.

I rapporti con tali società, spesso cooperative, vanno però disciplinati con particolare attenzione perchè in materia di appalti e di trasporto vigono regole di solidarietà del venditore con l’appaltatore (ovvero il trasportatore) per gli obblighi da questo assunti nei confronti dei terzi.

L’art. 29 comma 2 del Dlgs 276/2003 stabilisce che il venditore è solidamente responsabile con l’appaltatore, per i trattamenti retributivi e contribuitivi da quest’ultimo dovuti ai propri dipendenti dedicati alla specifica attività: il venditore online, committente dei servizi di logistica, può essere tenuto a pagare la retribuzione del dipendente del suo appaltatore, e ciò anche se ha già corrisposto a quest’ultimo il compenso per i servizi resi, fatto salvo il suo diritto di regresso per ottenere dall’appaltatore la restituzione di quanto versato al dipendente di quest’ultimo.

Per evitare questo coinvolgimento andranno inserite opportune clausole contrattuali che:

  1. subordinino il pagamento del corrispettivo all’invio del Durc (attestazione certificante la regolare posizione assicurativa e previdenziale) e a specifici accertamenti documentali circa la regolarità dei pagamenti effettuati a favore del personale impiegato nell’esecuzione del contratto;
  2. autorizzino il committente a pagare direttamente i dipendenti dell’appaltatore, detraendo quanto loro corrisposto dal  compenso dovuto per i servizi di logistica;
  3. e/o prevedano la consegna da parte dell’appaltatore di garanzie bancarie e assicurative della durata pari a quella della solidarietà e/o trattenute sui compensi pagati all’appaltatore, a garanzia del pagamento di quella parte dell’obbligazione solidale gravante sul committente (quali le quote di trattamento di fine rapporto) il cui pagamento è differito.

 

Società di logistica che opera nei locali del committente

 

Assume particolare importanza quanto previsto dal Dlgs 81/2008 in tema di sicurezza del lavoro:

  • Dovrà essere redatto il Documento Unico sulla Valutazione dei Rischi da Interferenza (Duvri);
  • i dipendenti dell’appaltatore potranno accedere allo stabilimento solo se muniti di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e, nel contratto, dovranno essere chiaramente indicati (a pena di nullità) i costi della sicurezza.
  • Il committente non dovrà interagire né impartire ordini ai dipendenti dell’appaltatore, ma potrà riservarsi la facoltà di chiedere l’allontanamento del personale dell’appaltatore che riterrà non idoneo allo svolgimento dei servizi o che non risultasse in regola sotto il profilo dei trattamenti retributivi e previdenziali.
  • L’appaltatore dovrà impegnarsi a garantire la regolarità del proprio rapporto con il personale impiegato nell’esecuzione dei servizi ed il corretto e integrale adempimento di tutti gli obblighi e formalità vigenti in materia di assunzione, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, previdenza sociale, sicurezza sul lavoro e trattamento economico, con espresso obbligo di manleva per le conseguenze a carico del committente in caso di violazione degli obblighi garantiti.

Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4 sexies.

 

Società incaricate del trasporto

 

In materia di trasporto vigono regole di solidarietà del venditore con il trasportatore:

  • per gli obblighi da questo assunti nei confronti dei terzi per i trattamenti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori del trasportatore;
  • per l’inadempimento degli obblighi fiscali;
  • per le violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto eseguito per conto del committente.
  • Per la mancanza dei titoli abilitativi per effettuare l’attività di autotrasportatore e la mancanza delle licenze relative alla circolazione degli automezzi utilizzati per il trasporto (Art. 7 Legge 286/2005). In questi casi è prevista la confisca delle merci trasportate.

 

Il regime di solidarietà nel trasporto non riguarda i ratei dell’indennità di fine rapporto, ha una durata di un solo anno dalla cessazione del contratto e – soprattutto – può essere superato già in fase preliminare alla stipulazione del contratto scritto, ottenendo copia del Durc, di data non anteriore a tre mesi dalla conclusione del contratto, del vettore.

 

Eventuali patti che escludono la responsabilità del committente sono nulli o inefficaci.

E’ inoltre rilevante che in caso il vettore si avvalga di sub-vettori, questi ultimi hanno il diritto di ottenere direttamente dal committente il pagamento dei compensi maturati per il sub-trasporto di merci per conto di terzi che non sia stato pagato dal vettore. Il committente non può liberarsi da tale obbligazione dimostrando di aver già pagato il vettore incaricato, verso il quale avrà diritto di regresso per quanto corrisposto direttamente al sub-vettore.