La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) introduce, nel contesto della c.d. pace fiscale, la possibilità di procedere alla definizione, con modalità agevolate, delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (c.d. avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Le somme oggetto di definizione

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 153, L. 197/2022, è prevista la possibilità di regolarizzazione delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso:

al 31 dicembre 2019
al 31 dicembre 2020
al 31 dicembre 2021

richieste tramite le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972.

Per poter accedere alla definizione agevolata delle somme è, inoltre, richiesto, alternativamente, che:

il termine di pagamento non si ancora scaduto al 1° gennaio 2023 ovvero,
la richiesta sia recapitata successivamente al 1° gennaio 2023.
La definizione agevolata prevede il versamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive.
Le sanzioni sono previste nella misura ridotta del 3%.
È ammessa la definizione anche nel caso di pagamento dell’avviso/comunicazione per le quali il pagamento è stato rateizzato e il pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023.

Modalità di definizione

Il pagamento delle somme deve avvenire secondo le modalità e i termini ordinariamente stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997.

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute alle prescritte scadenze, la definizione viene meno e si rendono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Il pagamento rateale delle somme prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997.

Modifica dei piani di rateizzazione

L’articolo 1, comma 159, L. 197/2022, interviene, a regime, sull’articolo 3-bis, comma 1, D.Lgs. 462/1997, ai sensi del quale era previsto che le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 462/1997, potessero essere versate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.

Il comma 159 interviene stabilendo che tutte somme dovute possono essere versate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La norma non precisa se la modifica ha efficacia retroattiva, con la conseguenza che si dovrà attendere un eventuale chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate per verificare se sia possibile estendere la rateizzazione in un massimo di venti rate anche alle rateizzazioni in corso.

Proroga notifica cartelle

Infine, in deroga a quanto previsto all’articolo 3, L. 212/2000, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, sono prorogati di un anno.

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