Con il provvedimento prot n. 352652/2023 del 3 ottobre 2023 l’Agenzia delle entrate ha previsto l’invio di apposite comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili sia superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dai corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo.
| pagamenti elettronici mensili | Æ | sommatoria delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo |
Il provvedimento fa seguito alla pubblicazione del c.d. “Decreto Energia” (D.L. 131/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2023), nel cui articolo 4 viene prevista una sanatoria dell’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso, anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria con un processo verbale.
| omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 | sanabile con | ravvedimento operoso |
La comunicazione sarà consultabile nel cassetto fiscale del contribuente con indicazione dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia, l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni, la differenza, calcolata su base mensile, tra l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici e la somma degli importi relativi a imponibile e Iva desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici, gli identificativi dei pos a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.
Lo strumento per la correzione delle omissioni è il ravvedimento operoso che potrà essere attivato anche se la violazione sia già stata constatata ovvero siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
Non sarà possibile il ricorso al ravvedimento operoso anche nel caso di avvenuta notifica di un processo verbale di constatazione riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione, memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
| Accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza | Ravvedimento sì |
| Atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, o ricevimento di comunicazioni di irregolarità e esiti del controllo formale notificati | Ravvedimento no |
| Notifica pvc riferito a violazioni che rientrano tra quelle di omessa memorizzazione, memorizzazione con dati incompleti o non veritieri | Ravvedimento no |
Il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro la data del 15 dicembre 2023.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti curatore dei nostri articoli rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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