Il regolamento UE 2019/1150, entrato in vigore il 12 luglio 2020, si applica ai servizi di intermediazione e ai motori di ricerca online forniti agli utenti commerciali e ai titolari di siti web aziendali che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione europea e che, tramite tali servizi e motori di ricerca, offrono beni o servizi ai consumatori dell’UE.

Secondo il regolamento UE 2019/1150 i fornitori di “servizi di intermediazione online” e di “motori di ricerca online” devono:

  1. applicare una maggiore trasparenza nella definizione dei termini e delle condizioni di fornitura dei servizi d’intermediazione.

Pertanto devono garantire che i loro termini e le loro condizioni:

  • siano redatti in un linguaggio semplice e comprensibile;
  • siano facilmente reperibili dagli utenti commerciali, anche in fase precontrattuale;
  • chiariscano quali sono le ragioni che giustificano le decisioni di sospendere, cessare o limitare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali;
  • comprendano informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati attraverso i quali i fornitori di servizi di intermediazione online possano commercializzare i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali;
  • contengano informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e il controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali.

Eventuali modifiche dei termini devono essere comunicate agli utenti su supporto durevole e non devono essere applicate prima della scadenza di un periodo di preavviso ragionevole e proporzionato alle loro conseguenze, pari ad almeno 15 giorni. L’utente interessato, in ogni caso, ha il diritto di risolvere il contratto con il fornitore dei servizi di intermediazione online prima della scadenza del termine di preavviso.

  1. fornire una motivazione in caso di limitazione, sospensione o cessazione dei servizi. Anche la limitazione e la sospensione della fornitura dei servizi di intermediazione online devono essere comunicate a ciascun utente preventivamente, mentre per la cessazione definitiva è richiesto unpreavviso di almeno 30 giorni.
  2. rendere pubblici i principali parametri che determinano il posizionamento delle imprese clienti nei risultati di ricerca.

Sia le piattaforme online che i motori di ricerca sono tenuti a indicare i principali parametri che determinano il posizionamento dei prodotti e delle varie offerte commerciali e i motivi della loro importanza relativa, inclusa l’eventuale possibilità di influire sul posizionamento pagando un corrispettivo e una descrizione di qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori.

  1. garantire la trasparenza dell’identità dell’utente commerciale che fornisce i beni o servizi tramite la piattaforma.
  2. prevedere un sistema interno di gestione dei reclamidegli utenti commerciali, facilmente accessibile, gratuito e basato sui principi della trasparenza e della parità di trattamento. Inoltre, devono indicare due o più mediatori disposti a impegnarsi nel tentativo di raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano tra il fornitore e gli utenti commerciali nell’ambito della fornitura dei servizi di in questione.

Il regolamento UE 2019/1150 si applica unicamente ai rapporti tra le piattaforme online, compresi i motori di ricerca, e gli utenti commerciali e non dunque i consumatori. Riguarda infatti i soggetti che agiscono nell’ambito della propria attività imprenditoriale.

Il Regolamento si applica ai soggetti che gestiscono le piattaforme online e ai motori di ricerca ovunque essi siano domiciliati e quindi anche se sono stabiliti al di fuori del territorio dell’Unione europea: è sufficiente che il servizio della piattaforma o del motore di ricerca siano forniti a utenti commerciali stabiliti nell’Unione europea.

É il luogo di stabilimento degli utenti che determina l’applicabilità del Regolamento anche a soggetti extra-europei.