L’Articolo 33 del Codice del Consumo recita:

  1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole ce, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
  2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
  3. a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
  4. b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  5. c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo;
  6. d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
  7. e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
  8. f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo;
  9. g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
  10. h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
  11. i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
  12. l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
  13. m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
  14. n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
  15. o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
  16. p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
  17. q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
  18. r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore;
  19. s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo;
  20. t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
  21. u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
  22. v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile.

v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR;

v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.

Di conseguenza non è possibile escludere o limitare la garanzia a favore del consumatore.

Solo nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della garanzia ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.

Infine, l’articolo 134 del Codice del Consumo dispone anche la nullità di ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo.

 

L’articolo 36, comma 2, del Codice del Consumo stabilisce la presunzione assoluta di vessatorietà, invincibile anche in presenza della prova che sia stata condotta sul suo contenuto una trattativa individuale, delle clausole che hanno ad oggetto o per effetto di:

  1. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista;
  2. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
  3. prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

Tuttavia (Cfr. Ordinanza 14669/2003 Sezioni Unite della Cassazione) ove il professionista sia in grado di dimostrare che una clausola tra quelle abusive indicate all’art. 33 del Codice del Consumo (sempreché non rientri nel novero di quelle previste al successivo art. 36) è stata oggetto di una trattativa individuale, alla stessa non si applica il regime della vessatorietà presunta e della nullità conseguente.

Nel caso di clausole contenute nelle Condizioni Generali di Vendita Online, la specifica trattativa è, però, da ritenersi di per sé esclusa, trattandosi di pattuizioni destinate ad essere accettate dal consumatore così come unilateralmente predisposte dal fornitore, con la conseguenza che nelle vendite online troverà sempre applicazione la presunzione di vessatorietà e quindi di nullità delle clausole indicate nell’art. 33 del Codice del Consumo.

Ne consegue che tutte le clausole elencate nell’art. 33 del Codice del Consumo (si indicano a titolo di esempio le pattuizioni in merito al diritto unilaterale di recesso del professionista nei contratti di durata, alle penali a carico del consumatore, all’esclusione del diritto del consumatore di sospendere il pagamento a fronte dell’eccezione di inadempimento, ecc.), eventualmente contenute nelle Condizioni Generali di Vendita Online, anche se fossero accettate dal consumatore, si presumono comunque nulle.

Presunzione che è possibile superare solo se il professionista riesce a dimostrare che, nel caso concreto, la deroga non determina uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; prova sicuramente ardua se non quasi impossibile da raggiungere, attesa anche la tendenza della giurisprudenza ad un atteggiamento sempre favorevole alla tutela del consumatore, ritenuto il contraente debole.

A ciò si aggiunga che la nullità delle clausole può essere rilevata d’ufficio del giudice, in ogni stato e grado del giudizio.

Altra clausola sicuramente nulla è quella che deroga al foro del consumatore, sia a fronte dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalla suddetta ordinanza delle Sezioni unite della Suprema Corte 14669/2003, che ha affermato che nelle controversie tra consumatore e professionista deve ritenersi vigente il principio della competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, essendo nulla per vessatorietà qualsiasi clausola che individui come sede del foro competente una diversa località, sia perché la disciplina sui contratti negoziati fuori dai locali commerciali stabilisce l’inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore se ubicati nel territorio dello Stato.